Art. 8
Per le finalitā previste dal precedente articolo 7 č autorizzata la spesa complessiva di Lire 75 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui Lire 35 milioni per l' esercizio 1980.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo 2947 con la denominazione << Contributo annuo a favore dell' Istituto regionale per le Ville Venete >> e con lo stanziamento complessivo di Lire 75 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui Lire 35 milioni per l' esercizio 1980.
Al predetto onere di Lire 75 milioni, di cui Lire 35 milioni per l' esercizio 1980, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 8 - Partita n. 4 dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Ai sensi degli articoli 2, primo comma e 8, secondo e sesto comma della
legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo 2947 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1980-82 ed al bilancio per l' esercizio finanziario 1980.