Legge regionale 24 novembre 1980, n. 62 - TESTO VIGENTE dal 05/06/2025

Tutela sanitaria delle attività sportive.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 4 bis aggiunto da art. 130, comma 1, L. R. 7/2025 . Le disposizioni si applicano alla Commissione regionale per i ricorsi contro la non idoneità alla pratica sportiva agonistica costituita con decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2024, n. 0170/Pres.
Art. 3
 
Le unità sanitarie locali, per gli interventi di cui all' articolo 2, si avvalgono:
dell' attività dei medici di base, che svolgono stabilmente i loro compiti nel singolo distretto, nonché dei medici responsabili dei distretti o da loro delegati;
dell' attività di personale particolarmente qualificato ad operare nell' ambito della medicina sportiva, che svolge i suoi compiti in più distretti;
dell' attività degli operatori dei servizi e presidi multizonali;
dell' attività dei medici aderenti alla Federazione regionale medico - sportiva italiana.

In particolare nelle unità sanitarie locali vengono garantiti:
l' accertamento e la certificazione dello stato di salute dei soggetti che praticano o intendono praticare attività fisico - ricreative, e dell' assenza di controindicazioni allo svolgimento delle attività medesime;
l' accertamento e la certificazione di idoneità generica alle attività fisico - sportive svolte in ambito scolastico;
l' accertamento e la certificazione dell' idoneità generica e dell' idoneità specifica e psicoattitudinale dei soggetti che praticano o intendono praticare attività sportivo - agonistiche, mediante visite mediche di selezione e di controllo periodico in conformità alla normativa vigente;
l' effettuazione di accertamenti psico - diagnostici e psico - terapeutici in relazione a problemi derivanti dalla pratica delle attività sportivo - agonistiche;
l' avvio degli atleti ai servizi di cura e riabilitazione in relazione alle specifiche esigenze;
l' effettuazione di accertamenti antidoping, da eseguirsi nei casi e nei modi previsti dalla normativa in materia;
lo svolgimento di attività di educazione sanitaria della popolazione, volta a sviluppare la conoscenza degli aspetti medici, fisiologici, psichici e sociali delle attività sportive.

La Regione, nel piano sanitario regionale, può individuare le unità sanitarie locali tenute in modo peculiare ad assicurare adempimenti specifici in merito alle attività di cui al presente articolo, nonché la struttura o le strutture abilitate per gli accertamenti e le certificazioni per le attività sportive di carattere professionale.
Nelle unità sanitarie locali per l' attuazione della tutela sanitaria delle attività sportive, deve essere utilizzato, prioritariamente, il personale proveniente da centri di medicina dello sport della Federazione medico - sportiva italiana, nonché da enti, gestioni ed amministrazioni pubbliche disciolte ai sensi della normativa vigente.
Art. 4 bis
1. È istituita presso la Direzione centrale competente in materia di salute la Commissione regionale per i ricorsi contro la non idoneità alla pratica sportiva agonistica di cui al decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica), e successive modifiche e integrazioni.
2. La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale con delega alla salute.
4. La Commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.
5. La Commissione dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
6. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.
7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate da una unità di personale in servizio presso la Direzione centrale competente in materia di salute.
8. Ferme restando le disposizioni di cui alla presente legge nonché le disposizioni regionali in materia di organi collegiali, con provvedimento del Direttore del Servizio competente è adottato il regolamento di organizzazione e funzionamento della Commissione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 130, comma 1, L. R. 7/2025 . Le disposizioni si applicano alla Commissione regionale per i ricorsi contro la non idoneità alla pratica sportiva agonistica costituita con decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2024, n. 0170/Pres.
Art. 5
Presso l' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità, al fine di coordinare l' attività del settore, è istituita una Commissione tecnico - consultiva per i problemi della tutela sanitaria delle attività sportive.
La Commissione, nominata dalla Giunta regionale, è composta:
- dall' Assessore regionale all' igiene e sanità, o da un suo delegato, in qualità di presidente;
- dall' Assessore regionale allo sport, o da un suo delegato;
- dall' Assessore regionale alla pubblica istruzione, o da un suo delegato;
- da un funzionario medico dell' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità;
- da un docente universitario esperto in medicina dello sport;
- dal delegato regionale del CONI;
- da quattro rappresentanti designati dal Consiglio regionale del CONI;
- dal rappresentante della Federazione regionale medico - sportiva italiana;
- dal rappresentante della Sovrintendenza scolastica della Regione;
- da un rappresentante degli ordini dei medici della regione.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario dell' Assessorato regionale dell' igiene e sanità.
I componenti la Commissione restano in carica fino alla scadenza della legislatura consiliare durante la quale sono stati nominati.
Ai membri estranei all' Amministrazione regionale spetta il trattamento economico e di missione previsto dalle leggi regionali in vigore.
Note:
1 La Commissione regionale tecnico-consultiva per i problemi della tutela sanitaria delle attivita' sportive, istituita con il presente articolo, e' soppressa dall' articolo 2 della legge regionale 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.