Art. 1
L' Amministrazione regionale, nei limiti dei fondi annualmente stanziati nel bilancio, č autorizzata ad aderire, con quote associative, ad istituzioni, fondazioni, enti ed associazioni aventi finalitā d' interesse economico, finanziario, culturale, ricreativo - educativo o che, comunque, svolgano un' attivitā che possa interessare la Regione.