Legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 - TESTO VIGENTE dal 26/04/2023

Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.
Art. 4 bis
2. L'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è fissato annualmente dall'Amministrazione regionale. A eccezione delle risorse destinate a dare copertura alle spese di personale connesse a tipologie contrattuali diverse da quelle previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, l'Amministrazione regionale, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal medesimo articolo del decreto legge 78/2010, considera interamente impegnato l'ammontare delle risorse finanziarie determinate annualmente. In corso d'anno, il Presidente che preveda di non impegnare una parte delle risorse finanziarie spettanti al proprio gruppo può comunicarlo alla Direzione centrale competente con effetto di rinuncia all'impegno di tale parte fino al termine dell'anno. Le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del presente comma sono concordate tra Consiglio regionale e Amministrazione regionale.
4. Ogni variazione nella composizione dei gruppi consiliari determina il conseguente adeguamento del budget di spesa di cui al comma 3, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.
5. L'ammontare delle risorse di cui ai commi 2 e 3, nell'anno di cambio di legislatura, è rapportato alla durata di ciascuna legislatura.
7. Eventuali residui della quota di cui al comma 6, non utilizzati dal Presidente del gruppo entro la conclusione dell'esercizio finanziario, sono riportati in avanzo nell'esercizio successivo; i residui di fine legislatura devono essere restituiti in conto entrata del bilancio del Consiglio regionale entro il termine fissato dall'Ufficio di Presidenza.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013 e con le modalità di cui al comma 6 del citato art. 47.
2 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 47, comma 7 bis, L. R. 10/2013
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 6, comma 1, L. R. 3/2014
4 Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 3/2014
5 Comma 2 sostituito da art. 12, comma 26, lettera b), L. R. 27/2014
6 Parole sostituite al comma 6 da art. 10, comma 45, L. R. 14/2016
7 Comma 6 interpretato da art. 10, comma 46, L. R. 14/2016
8 Parole sostituite al comma 3 da art. 12, comma 3, L. R. 12/2018 , con effetto a decorrere dalla XII Legislatura, come stabilito dall'art. 12, c. 4, L.R. 12/2018.
9 Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 32, lettera a), L. R. 13/2021 , con effetto a partire dalla XIII legislatura, come disposto dall'art. 9, c. 33, della medesima L.R. 13/2021.
10 Comma 3 sostituito da art. 9, comma 32, lettera b), L. R. 13/2021 , con effetto a partire dalla XIII legislatura, come disposto dall'art. 9, c. 33, della medesima L.R. 13/2021.
11 Comma 3 bis aggiunto da art. 9, comma 32, lettera c), L. R. 13/2021 , con effetto a partire dalla XIII legislatura, come disposto dall'art. 9, c. 33, della medesima L.R. 13/2021.