Legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 - TESTO VIGENTE dal 26/04/2023

Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.
Art. 2
L' Ufficio di Presidenza provvede, con spese a carico dei fondi a disposizione del Consiglio, all' allestimento, all' arredamento ed alla attrezzatura di dette sedi.
I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei gruppi che ne divengono consegnatari responsabili.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 40/1984
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 33/1991
3 Primo comma interpretato da art. 9, comma 71, L. R. 3/2002
4 Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 9, comma 72, L. R. 3/2002
5 Parole aggiunte al primo comma da art. 17, comma 2, L. R. 13/2003
6 Parole aggiunte al sesto comma da art. 17, comma 2, L. R. 13/2003
7 Parole aggiunte al terzo comma da art. 5, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.