Art. 17
Gli oneri per gli assegni fissi e le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall' applicazione dei numeri 2 e 3 dell' articolo 5 della presente legge fanno carico - per l' esercizio finanziario 1980 - ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dello stesso esercizio, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilitą.
Le spese relative agli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.