Legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 - TESTO VIGENTE dal 26/04/2023

Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.
Art. 15
1. Ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, redatto secondo il modello e le indicazioni approvate con regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza; il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse finanziarie trasferite al gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, i relativi impieghi, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
2. Il rendiconto, sottoscritto dal Presidente del gruppo, che ne attesta altresì la veridicità e la correttezza, è presentato al Presidente del Consiglio regionale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio cui si riferisce. Al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso.
4. Con apposito regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza sono disciplinati i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, secondo quanto previsto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 21/2012 . Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter si applicano ai fondi erogati ai sensi delle leggi regionali 54/1973 e 52/1980, a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come stabilito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 21/2012.
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 21/2012 . Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter si applicano ai fondi erogati ai sensi delle leggi regionali 54/1973 e 52/1980, a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come stabilito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 21/2012.
3 Comma 1 quater aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 21/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come stabilito dall'articolo 4, comma 2, della medesima L.R. 21/2012.
4 Articolo sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 47, comma 3, L. R. 10/2013
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 15, lettera a), L. R. 15/2014
7 Comma 2 ter aggiunto da art. 12, comma 15, lettera a), L. R. 15/2014
8 Parole soppresse al comma 3 da art. 12, comma 15, lettera b), L. R. 15/2014