Art. 14
1. Ogni gruppo consiliare, nell'ambito della propria autonomia, puņ adottare un regolamento interno per il proprio funzionamento.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.