Art. 13
I contributi di cui all' articolo precedente sono erogati a rate mensili.
Se nel corso dell' anno un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell' assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.
Note:
1 Parole soppresse al secondo comma da art. 13, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.