Art. 3
I gruppi possono avvalersi, per la stampa in ciclostile o in fotocopia dei documenti, delle attrezzature del Consiglio regionale in conformitą a norme regolamentari emanate dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 40/1984
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 33/1991