Art. 8
Con deliberazione della Giunta regionale il personale addetto alle farmacie aperte al pubblico degli Enti ospedalieri e mutualistici è assegnato ai Comuni nel cui territorio i servizi farmaceutici medesimi sono ubicati, fatta salva per il medesimo la facoltà di formulare apposita istanza, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali di cui all' articolo 1 della legge stessa.
L' inquadramento del personale medesimo nei ruoli organici degli enti locali di cui al precedente comma si effettua con riferimento alle tabelle di equiparazione - colonna Enti locali - di cui al
DPR 20 dicembre 1979, n. 761.
Art. 10
Gli Enti di cui all' articolo 5 della presente legge provvedono nei modi e termini previsti dal precedente articolo 6 a redigere elenchi nominativi ricognitivi riferiti al personale assunto in servizio non di ruolo con atto formale dell' Amministrazione o Ente di appartenenza, in base alla normativa vigente ed ai rispettivi regolamenti interni, ed altresì in servizio alla data d' entrata in vigore della presente legge.
Fra il personale contemplato nel precedente comma si considera compreso quello il cui rapporto, formalmente di lavoro autonomo, sia sostanzialmente di lavoro subordinato e, come tale, venga riconosciuto con provvedimento della Giunta regionale.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 4, primo comma, L. R. 16/1981