Legge regionale 08 settembre 1980, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 24/03/1981

Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale addetto alle Unità Sanitarie Locali.
TITOLO III
 Norme transitorie e finali
Art. 9
 
Il personale degli Enti mutualistici, degli Enti ospedalieri e dell' Istituto per l' Infanzia di Trieste di cui all' articolo 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386, in servizio alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sarà inquadrato - a domanda - nel ruolo unico del personale regionale, tramite apposita legge regionale.