Art. 8
Con deliberazione della Giunta regionale il personale addetto alle farmacie aperte al pubblico degli Enti ospedalieri e mutualistici è assegnato ai Comuni nel cui territorio i servizi farmaceutici medesimi sono ubicati, fatta salva per il medesimo la facoltà di formulare apposita istanza, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali di cui all' articolo 1 della legge stessa.
L' inquadramento del personale medesimo nei ruoli organici degli enti locali di cui al precedente comma si effettua con riferimento alle tabelle di equiparazione - colonna Enti locali - di cui al
DPR 20 dicembre 1979, n. 761.