Legge regionale 08 settembre 1980, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 24/03/1981

Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale addetto alle Unità Sanitarie Locali.
Art. 5
 
Ha titolo all' iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui all' articolo 1 della presente legge il personale in servizio di ruolo presso i sottoelencati enti, limitatamente a quello addetto ai servizi di seguito indicati, in data non successiva al 30 giugno 1977, salvo le assunzioni conseguenti ad espletamento di concorsi pubblici, anche riservati, nonché di procedure selettive pubbliche di cui al terzo comma dell' articolo 3 del DPR 27 marzo 1969, n. 130:
A) Province, limitatamente al personale addetto a presidi, uffici e servizi igienico - sanitari, ivi compresi i laboratori di igiene e profilassi, gli ospedali psichiatrici, i centri di igiene mentale, i servizi di protezione materno - infantile ed ogni altro presidio sanitario extra - ospedaliero;
B) Comuni, limitatamente al personale addetto a presidi, uffici e servizi igienico - sanitari, con esclusione di quello addetto al servizio di farmacia;
C) Consorzi di Enti locali per la gestione di servizi igienico - sanitari con esclusione del personale utilizzato nei servizi socio - assistenziali, compreso invece tutto il personale addetto ai Consorzi provinciali antitubercolari;
D) Enti ospedalieri, fatte salve le previsioni di cui al primo e secondo comma dell' articolo 8 della presente legge per il personale addetto ai servizi di farmacia aperti al pubblico, e con esclusione di quello esclusivamente addetto alla gestione dei beni mobili ed immobili e di attrezzature non destinati a servizi igienico - sanitari o comunque non inerenti a funzioni in materia igienico - sanitaria;
E) Centro Triestino per la diagnosi e cura dei tumori.

Note:
1 Secondo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 16/1981
2 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 1, secondo comma, L. R. 16/1981