Art. 3
La consistenza numerica globale del ruolo generale organico del personale addetto ai presidi, servizi ed uffici del servizio regionale sanitario è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle singole unità sanitarie locali.
Le unità sanitarie locali inviano all' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità copia delle deliberazioni suindicate, una volta divenute esecutive, nonché copia delle deliberazioni concernenti le successive modificazioni non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
Con le stesse modalità di cui al precedente comma le unità sanitarie locali sono, altresì, tenute a comunicare all' Assessorato medesimo le nuove assunzioni e le cessazioni dal servizio del personale dipendente, nonché le modificazioni intervenute nel rapporto d' impiego del personale stesso e ciò anche ai fini di cui al precedente articolo.
Le variazioni intervenute di cui al precedente comma sono apportate con deliberazione della Giunta regionale non oltre il 31 marzo di ogni anno e con decorrenza a tutti gli effetti dalla data dal 1 gennaio dello stesso anno.