Art. 10
Gli Enti di cui all' articolo 5 della presente legge provvedono nei modi e termini previsti dal precedente articolo 6 a redigere elenchi nominativi ricognitivi riferiti al personale assunto in servizio non di ruolo con atto formale dell' Amministrazione o Ente di appartenenza, in base alla normativa vigente ed ai rispettivi regolamenti interni, ed altresì in servizio alla data d' entrata in vigore della presente legge.
Fra il personale contemplato nel precedente comma si considera compreso quello il cui rapporto, formalmente di lavoro autonomo, sia sostanzialmente di lavoro subordinato e, come tale, venga riconosciuto con provvedimento della Giunta regionale.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 4, primo comma, L. R. 16/1981