Legge regionale 08 settembre 1980, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 24/03/1981

Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale addetto alle Unità Sanitarie Locali.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Parole aggiunte all' Allegato da art. 5, primo comma, L. R. 16/1981
2 Parole sostituite all' Allegato da art. 5, primo comma, L. R. 16/1981
TITOLO I
 Istituzione e gestione dei ruoli
TITOLO II
 Prima iscrizione nei ruoli nominativi regionali
del personale avente titolo
Art. 5
 
Ha titolo all' iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui all' articolo 1 della presente legge il personale in servizio di ruolo presso i sottoelencati enti, limitatamente a quello addetto ai servizi di seguito indicati, in data non successiva al 30 giugno 1977, salvo le assunzioni conseguenti ad espletamento di concorsi pubblici, anche riservati, nonché di procedure selettive pubbliche di cui al terzo comma dell' articolo 3 del DPR 27 marzo 1969, n. 130:
A) Province, limitatamente al personale addetto a presidi, uffici e servizi igienico - sanitari, ivi compresi i laboratori di igiene e profilassi, gli ospedali psichiatrici, i centri di igiene mentale, i servizi di protezione materno - infantile ed ogni altro presidio sanitario extra - ospedaliero;
B) Comuni, limitatamente al personale addetto a presidi, uffici e servizi igienico - sanitari, con esclusione di quello addetto al servizio di farmacia;
C) Consorzi di Enti locali per la gestione di servizi igienico - sanitari con esclusione del personale utilizzato nei servizi socio - assistenziali, compreso invece tutto il personale addetto ai Consorzi provinciali antitubercolari;
D) Enti ospedalieri, fatte salve le previsioni di cui al primo e secondo comma dell' articolo 8 della presente legge per il personale addetto ai servizi di farmacia aperti al pubblico, e con esclusione di quello esclusivamente addetto alla gestione dei beni mobili ed immobili e di attrezzature non destinati a servizi igienico - sanitari o comunque non inerenti a funzioni in materia igienico - sanitaria;
E) Centro Triestino per la diagnosi e cura dei tumori.

Note:
1 Secondo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 16/1981
2 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 1, secondo comma, L. R. 16/1981
Art. 6
 
I predetti Enti devono portare a conoscenza del personale dipendente le deliberazioni di cui al precedente comma mediante adeguata pubblicizzazione per un periodo di 15 giorni.
Eventuali istanze di correzione di errori materiali o di omissioni devono essere avanzate dagli interessati non oltre 10 giorni dal termine della pubblicazione di detti atti; le correzioni accolte sono apportate tramite atto deliberativo entro 15 giorni dalla notifica delle predette istanze.
Le deliberazioni di cui al precedente primo comma e quelle eventuali di cui al terzo comma sono immediatamente inoltrate all' Assessorato regionale dell' igiene e sanità.
Note:
1 Parole sostituite al quinto comma da art. 2, primo comma, L. R. 16/1981
2 Parole soppresse al quinto comma da art. 2, secondo comma, L. R. 16/1981
3 Sesto comma abrogato da art. 2, secondo comma, L. R. 16/1981
4 Settimo comma abrogato da art. 2, secondo comma, L. R. 16/1981
Art. 7
 
Ha altresì titolo all' iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui all' articolo 1 della presente legge, ove si verifichino le condizioni previste dalle specifiche norme di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
A) il personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse ai sensi dell' articolo 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, che verrà comandato presso le unità sanitarie locali ai sensi del quarto comma dell' articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, salvo quanto previsto per il personale di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;
B) il personale dipendente alla data del 1 dicembre 1977 dall' Associazione regionale ospedali ( ARO ) del Friuli - Venezia Giulia;
C) il personale della Croce Rossa Italiana ( CRI ) adibito ai servizi di assistenza sanitaria non connessi direttamente alle originarie finalità dell' Associazione e da trasferire ai Comuni ai sensi dell' articolo 70 primo comma della legge 23 dicembre 1978 n. 833;
D) il personale dell' Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni ( ENPI ) e dell' Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione ( ANCC ) di cui all' articolo 72, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
E) il personale statale addetto alle attività sanitarie di prevenzione e sicurezza del lavoro, di cui all' articolo 73 della lege 23 dicembre 1978, n. 833;
F) medici provinciali, veterinari provinciali ed assistenti sanitari in servizio presso gli Uffici dei Medici e dei Veterinari provinciali, salvo che entro il 30 giugno 1981 formulino apposita istanza per essere mantenuti nel ruolo del personale dipendente della Regione. Sulla domanda decide la Giunta regionale con propria deliberazione, sentite le rappresentanze sindacali della categoria, tenuto conto dei criteri e delle modalità stabiliti con la legge attuativa dell' articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
G) il restante personale regionale in servizio presso gli Uffici dei Medici e dei Veterinari provinciali, salvo che entro il 30 giugno 1981 non formuli al Presidente della Giunta regionale apposita istanza per essere mantenuto nel ruolo del personale dipendente della Regione.

Per detto personale e per quello di cui al secondo comma dell' articolo 5 l' iscrizione si effettua in base alle tabelle di equiparazione di cui all' allegato 2 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, sostituita la colonna relativa al personale regionale con quella riportata in allegato alla presene legge, conformemente all' enunciato di cui all' articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48: << Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia >>.
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 16/1981
2 Secondo comma abrogato da art. 3, secondo comma, L. R. 16/1981
3 Terzo comma abrogato da art. 3, secondo comma, L. R. 16/1981
4 Parole aggiunte al quarto comma da art. 3, terzo comma, L. R. 16/1981
TITOLO III
 Norme transitorie e finali
Art. 9
 
Il personale degli Enti mutualistici, degli Enti ospedalieri e dell' Istituto per l' Infanzia di Trieste di cui all' articolo 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386, in servizio alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sarà inquadrato - a domanda - nel ruolo unico del personale regionale, tramite apposita legge regionale.