Art. 2
I contributi di cui al precedente articolo possono essere concessi per la riparazione degli edifici destinati ad uso abitativo, nonché di quelli destinati ad uso pubblico o al culto.
Le domande di contributo, corredate dalla necessaria documentazione, devono essere presentate all' Amministrazione comunale di Spilimbergo entro il termine di 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Il Comune, effettuati i necessari accertamenti istruttori, provvede alla ripartizione dello stanziamento di cui al precedente articolo ed alla concessione dei contributi, attenendosi ai criteri di cui al successivo comma.
I contributi non possono superare la misura dell' 80% del danno accertato.