Legge regionale 02 settembre 1980 , n. 46 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme aggiuntive e di attuazione degli articoli 10, 11 e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

Art. 5

(2)

In deroga all' articolo 12 della legge sulla contabilità generale dello Stato, per gli appalti delle opere di cui agli articoli 10 e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e 1 e 2 della presente legge, è autorizzata l' erogazione alle imprese appaltatrici, prima dell' inizio dell' esecuzione dei relativi contratti, di una anticipazione nel limite massimo del 40% del prezzo pattuito.

Ai fini del recupero delle anticipazioni, di cui al precedente comma, saranno effettuate sugli acconti trattenute di entità proporzionale alle anticipazioni medesime. Le eventuali somme residue da recuperare saranno trattenute integralmente in sede di liquidazione del saldo contrattuale.

In deroga all' articolo 14 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, per le opere di cui agli articoli 10 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, 1 e 2 della presente legge, la revisione dei prezzi sarà accordata, anche in caso di erogazione di anticipazioni ai sensi del presente articolo, sull' intero prezzo contrattuale.

(1)

Note:

Parole sostituite al terzo comma da art. 5, primo comma, L. R. 57/1981 con effetto, ex articolo 17 della medesima legge, dal 22 febbraio 1980.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 154, comma 1, L. R. 50/1990