Legge regionale 02 settembre 1980, n. 46 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme aggiuntive e di attuazione degli articoli 10, 11 e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.
Art. 7
Nel caso di delega conferita al Comune ai sensi dell' articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, alla progettazione delle opere di ricostruzione, previo assenso delle Amministrazioni comunali interessate, provvederà la Segreteria Generale Straordinaria.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 57/1981