Art. 5
In deroga all' articolo 12 della legge sulla contabilitā generale dello Stato, per gli appalti delle opere di cui agli articoli 10 e 28 della
legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e 1 e 2 della presente legge, č autorizzata l' erogazione alle imprese appaltatrici, prima dell' inizio dell' esecuzione dei relativi contratti, di una anticipazione nel limite massimo del 40% del prezzo pattuito.
Ai fini del recupero delle anticipazioni, di cui al precedente comma, saranno effettuate sugli acconti trattenute di entitā proporzionale alle anticipazioni medesime. Le eventuali somme residue da recuperare saranno trattenute integralmente in sede di liquidazione del saldo contrattuale.
Note:
1 Parole sostituite al terzo comma da art. 5, primo comma, L. R. 57/1981 con effetto, ex articolo 17 della medesima legge, dal 22 febbraio 1980.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 154, comma 1, L. R. 50/1990