Legge regionale 02 settembre 1980, n. 46 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme aggiuntive e di attuazione degli articoli 10, 11 e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.
Art. 2
 
In aggiunta alle opere di cui agli articoli 10, primo comma, e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la Segreteria Generale Straordinaria pụ provvedere:
a) sempre su richiesta dei Comuni e con le stesse modalità, all' esecuzione delle opere e degli interventi previsti dall' articolo 26, promo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, e b) su richiesta delle Comunità montane e della Comunità collinare e con le stesse modalità, all' esecuzione delle opere di rispettiva competenza, di cui al combinato disposto dagli articoli 75, primo comma, e 76, primo comma, della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) su richiesta dei Comuni, delle Comunità Montane e Collinari e con le stesse modalità, alla progettazione ed esecuzione di tutte le altre opere ed interventi comunque previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 57/1981 con effetto, ex articolo 17 della medesima legge, dal 22 febbraio 1980.
2 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 8, primo comma, L. R. 57/1981
3 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 8, terzo comma, L. R. 57/1981