Legge regionale 02 settembre 1980, n. 46 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme aggiuntive e di attuazione degli articoli 10, 11 e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.
Art. 1
 
In via d' interpretazione autentica, all' articolo 10, secondo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, fra le opere pubbliche cui puņ provvedere la Segreteria Generale Straordinaria, s' intendono ricomprese comunque tutte quelle considerate all' articolo 75, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.