Legge regionale 02 settembre 1980, n. 46 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme aggiuntive e di attuazione degli articoli 10, 11 e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.
Art. 1
 
In via d' interpretazione autentica, all' articolo 10, secondo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, fra le opere pubbliche cui può provvedere la Segreteria Generale Straordinaria, s' intendono ricomprese comunque tutte quelle considerate all' articolo 75, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2
 
In aggiunta alle opere di cui agli articoli 10, primo comma, e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la Segreteria Generale Straordinaria può provvedere:
a) sempre su richiesta dei Comuni e con le stesse modalità, all' esecuzione delle opere e degli interventi previsti dall' articolo 26, promo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, e b) su richiesta delle Comunità montane e della Comunità collinare e con le stesse modalità, all' esecuzione delle opere di rispettiva competenza, di cui al combinato disposto dagli articoli 75, primo comma, e 76, primo comma, della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) su richiesta dei Comuni, delle Comunità Montane e Collinari e con le stesse modalità, alla progettazione ed esecuzione di tutte le altre opere ed interventi comunque previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 57/1981 con effetto, ex articolo 17 della medesima legge, dal 22 febbraio 1980.
2 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 8, primo comma, L. R. 57/1981
3 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 8, terzo comma, L. R. 57/1981
Art. 3
 
Agli effetti delle modalità di aggiudicazione, secondo quanto previsto all' articolo 41 del RD 23 maggio 1924, n. 827, gli interventi richiamati negli articoli 10 e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e dei precedenti articoli 1 e 2 della presente legge, sia che vengono effettuati dai Comuni e dalle Comunità montane e collinare, sia che vengono effettuate, ai sensi delle precitate disposizioni legislative, dalla Segreteria Generale Straordinaria, sono riconosciuti urgenti.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, primo comma, L. R. 57/1981
Art. 5
In deroga all' articolo 12 della legge sulla contabilità generale dello Stato, per gli appalti delle opere di cui agli articoli 10 e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e 1 e 2 della presente legge, è autorizzata l' erogazione alle imprese appaltatrici, prima dell' inizio dell' esecuzione dei relativi contratti, di una anticipazione nel limite massimo del 40% del prezzo pattuito.
Ai fini del recupero delle anticipazioni, di cui al precedente comma, saranno effettuate sugli acconti trattenute di entità proporzionale alle anticipazioni medesime. Le eventuali somme residue da recuperare saranno trattenute integralmente in sede di liquidazione del saldo contrattuale.
In deroga all' articolo 14 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, per le opere di cui agli articoli 10 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, 1 e 2 della presente legge, la revisione dei prezzi sarà accordata, anche in caso di erogazione di anticipazioni ai sensi del presente articolo, sull' intero prezzo contrattuale.
Note:
1 Parole sostituite al terzo comma da art. 5, primo comma, L. R. 57/1981 con effetto, ex articolo 17 della medesima legge, dal 22 febbraio 1980.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 154, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 7
Nel caso di delega conferita al Comune ai sensi dell' articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, alla progettazione delle opere di ricostruzione, previo assenso delle Amministrazioni comunali interessate, provvederà la Segreteria Generale Straordinaria.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 57/1981
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 9
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, come modificato dal precedente articolo 8 della presente legge, faranno carico al capitolo 456 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio regionale per l' esercizio 1980.