Legge regionale 02 settembre 1980 , n. 45 - TESTO VIGENTE dal 03/05/1988

Intervento regionale per la ricostruzione delle aree centrali dei comuni disastrati dai sismi del 1976.

CAPO III

Disposizioni modificative della legge regionale23 dicembre 1977, n. 63

Art. 10

L' articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63,e successive modificazioni è così sostituito:

<< Art. 20

Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio comunale approva, sentita la Comunità Montana interessata, il programma degli interventi edilizi ed infrastrutturali dei quali si intende avviare l' attuazione entro l' anno successivo.

Il programma annuale degli interventi deve contenere:

a) l' elenco degli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici da ripristinare ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30;

b) l' elenco degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti o demoliti secondo quanto disposto dalla presente legge;

c) l' elenco degli interventi unitari di recupero statico e funzionale ovvero di ricostruzione per i quali, con specifica motivazione, il Comune, in relazione al preminente interesse pubblico, intende intervenire direttamente;

d) l' elenco degli interventi unitari di recupero statico e funzionale ovvero di ricostruzione alla cui realizzazione sono tenuti i proprietari interessati riuniti in Consorzio ai sensi del successivo articolo 23;

e) l' elenco degli interventi straordinari da realizzarsi ai sensi del successivo Titolo IV, Capo I, articolo 68, primo comma, punto 2, della presente legge;

f) il progetto di massima degli interventi di ripristino ovvero di ricostruzione delle opere pubbliche di competenza comunale da realizzare ai sensi del successivo Titolo V;

g) l' ordine di priorità degli interventi programmati, tenendo conto dell' esigenza di assicurare un idoneo coordinamento fra l' esecuzione degli interventi di edilizia abitativa e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

h) la valutazione delle spese occorrenti per la realizzazione degli interventi, compresa la previsione delle spese urgenti per l' espropriazione e l' occupazione temporanea e di urgenza degli immobili necessari per l' attuazione degli stessi, nonché la previsione degli oneri di urbanizzazione conseguenti ai singoli interventi;

i) il piano di spesa e di finanziamento delle spese suindicate corredato, con riguardo agli interventi edilizi, dell' elenco delle domande di contributo presentate dai proprietari interessati ed accolte dal comune.

Il parere della Comunità Montana, previsto dal primo comma del presente articolo, deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si ha per reso. >>

Art. 11

Il programma annuale di cui all' articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, come sostituito dall' articolo 10 della presente legge, deve assicurare la priorità agli interventi interessanti le aree centrali delimitate e deve - altresì - contenere l' elenco degli interventi per i quali si prevedono maggiori costi per l' adozione delle tipologie particolari di cui all' articolo 7 della presente legge, con la relativa previsione di spesa.

Art. 12

L' articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è così sostituito:

<< Art. 23

I soggetti interessati da ogni singolo intervento unitario di ricostruzione da realizzare su iniziativa del Comune devono dichiarare, entro sessanta giorni dalla notificazione dell' invito, se intendono costituirsi in Consorzio per l' attuazione del medesimo.

Per la regolare costituzione del Consorzio è sufficiente il concorso di un numero di proprietari che conferiscano più della metà dell' area d' intervento ovvero rappresentino, in base all' imponibile catastale rilevato con riferimento alla data del 6 maggio 1976, almeno i tre quarti del valore dell' intero comparto di intervento ovvero almeno il 60 per cento in termini volumetrici degli edifici da realizzare nell' ambito del comparto.

Nei confronti dei proprietari non aderenti al Consorzio e di quelli rimasti irreperibili, sebbene notiziati nei modi indicati all' articolo 22, secondo e terzo comma, il Comune - fatto salvo in capo agli stessi, ai sensi del successivo articolo 27, il diritto di prelazione per l' acquisto delle nuove unità immobiliari, secondo quanto previsto dall' articolo 4, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 - fa luogo all' espropriazione degli immobili relativi indispensabili per l' attuazione dell' intervento unitario. >>

Art. 13

L' articolo 24 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:

<< Art. 24

Entro sessanta giorni dall' avvenuta adesione all' invito del Sindaco, i proprietari interessati devono far pervenire allo stesso l' atto costitutivo del Consorzio legalmente redatto ed approvato.

Entro sei mesi dall' avvenuta costituzione, il Consorzio dei proprietari deve presentare al Comune il progetto esecutivo per l' edificazione unitaria delle aree consortili e di quelle eventualmente assegnate, redatto nel rispetto del piano particolareggiato e dell' apposita convenzione a tal fine stipulata con il Comune.

Nella convenzione verranno fissate, fra l' altro, le modalità per l' eventuale assegnazione delle aree relative ai proprietari non aderenti, quelle per l' edificazione delle previste unità immobiliari e quelle per la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative all' intervento, con l' eventuale previsione di affidamento della loro esecuzione, altresì, direttamente al Consorzio, nonché i criteri per la regolarizzazione dei reciproci rapporti finanziari e della proprietà.

Ai fini dell' attuazione dell' intervento, i proprietari partecipanti al Consorzio, una volta ottenuta la disponibilità delle aree da edificare, hanno titolo congiunto a richiedere ed ottenere la concessione relativa. >>

Art. 14

L' articolo 25 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche, è così sostituito:

<< Art. 25

La mancata costituzione del Consorzio entro il termine previsto ovvero la mancata presentazione del progetto esecutivo dell' intervento nel termine dei sei mesi, equivalgono a mancata adesione all' invito rivolto. >>

Art. 15

Per l' attuazione degli interventi di cui all' articolo 23, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall' articolo 12 della presente legge, il Comune metterà a disposizione del Consorzio, secondo le modalità stabilite al successivo comma, le aree soggette ad espropriazione.

A tal fine, il Comune, può, in pendenza delle procedure espropriative, individuare i singoli lotti da ricostruire ed assegnarli - una volta ottenuta l' occupazione temporanea degli immobili relativi - per l' edificazione ai soggetti interessati.

La concessione ad edificare viene rilasciata a favore dei soggetti assegnatari.