Legge regionale 02 settembre 1980 , n. 45 - TESTO VIGENTE dal 03/05/1988

Intervento regionale per la ricostruzione delle aree centrali dei comuni disastrati dai sismi del 1976.

Art. 4

(2)

Per ogni unità abitativa che abbia i requisiti di cui all' articolo 50 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, da ricostruire nell' ambito delle aree delimitate ai sensi del precedente articolo 2, è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 30% di quello previsto dall' articolo 46 della legge regionale medesima, nonché contributi ventennali costanti dell' 8% da corrispondersi annualmente sulla parte residua della spesa ammessa.

(1)

La concessione dei contributi è subordinata alla stipulazione dell' atto di convenzione previsto dall' articolo 8, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 63/1983

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, primo comma, L. R. 55/1986