Legge regionale 02 settembre 1980 , n. 45 - TESTO VIGENTE dal 03/05/1988

Intervento regionale per la ricostruzione delle aree centrali dei comuni disastrati dai sismi del 1976.

Art. 2

Le norme di cui al Capo II della presente legge sono applicabili ai Comuni disastrati individuati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, i quali, mediante apposita delibera consiliare da adottarsi entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, formuleranno una motivata ipotesi di delimitazione delle aree centrali, sulla base dei criteri che saranno indicati in un apposito decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi, sentita la Commissione consiliare speciale, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

(1)

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale e previa deliberazione della Giunta medesima, con proprio decreto provvede alla delimitazione delle aree centrali di ciascun Comune.

Entro gli ulteriori 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente, i Comuni disastrati sono tenuti ad adottare, secondo le procedure di cui al Titolo II, Capi II e III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, il piano particolareggiato, includente le aree delimitate.

Entro lo stesso termine, i Comuni disastrati, eventualmente già dotati del piano particolareggiato di ricostruzione e risanamento, predisposto ai sensi della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, recepiscono - ai fini dell' applicabilità agli stessi delle norme di cui al primo comma del presente articolo - nei documenti cartografici del piano la delimitazione delle aree centrali del rispettivo territorio, così come disposta dal provvedimento regionale di cui al precedente secondo comma.

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 15, primo comma, L. R. 57/1981