﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 02 settembre 1980

      , n. 45 - TESTO VIGENTE dal 03/05/1988</p><p style="text-align: justify;"><strong>Intervento regionale  per  la  ricostruzione  delle  aree centrali dei comuni disastrati dai sismi del 1976.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">L' articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è così sostituito:<p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;                         Art.  23</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">I  soggetti  interessati  da  ogni  singolo   intervento unitario di ricostruzione da realizzare  su  iniziativa  del Comune  devono  dichiarare,  entro  sessanta  giorni   dalla notificazione  dell' invito,  se  intendono  costituirsi  in Consorzio per l' attuazione del medesimo.</p><p style="text-align: justify;">Per la regolare costituzione del Consorzio è sufficiente il concorso di un numero  di  proprietari  che  conferiscano più  della  metà     dell' area     d' intervento   ovvero rappresentino, in base  all' imponibile  catastale  rilevato con riferimento alla data del 6 maggio 1976,  almeno  i  tre quarti del valore dell' intero comparto di intervento ovvero almeno il 60 per cento in termini volumetrici degli  edifici da realizzare nell' ambito del comparto.</p><p style="text-align: justify;">Nei confronti dei proprietari non aderenti al Consorzio e di quelli rimasti irreperibili, sebbene notiziati  nei  modi indicati all' articolo 22, secondo e terzo comma, il  Comune - fatto salvo in capo agli stessi, ai sensi  del  successivo articolo 27, il diritto di prelazione per l' acquisto  delle nuove   unità   immobiliari,   secondo   quanto    previsto dall' articolo 4, secondo comma, della legge 8 agosto  1977, n.  546  -  fa  luogo   all' espropriazione  degli  immobili relativi indispensabili per l' attuazione   dell' intervento unitario.  &gt;&gt;</p></p></p></p></body></html>