Legge regionale 02 settembre 1980, n. 45 - TESTO VIGENTE dal 03/05/1988

Intervento regionale per la ricostruzione delle aree centrali dei comuni disastrati dai sismi del 1976.
CAPO IV
 Norme particolari
Art. 16
 
Qualora la ricostruzione di edifici distrutti o demoliti dal sisma ammissibili a contribuzione, secondo le norme della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, sia resa più onerosa ovvero impedita sotto l' aspetto tecnico - funzionale da particolari prescrizioni del piano particolareggiato vigente, il Comune, su istanza dell' interessato, sottopone la questione al vaglio della Segreteria Generale Straordinaria la quale si pronuncia, sentito il Comitato tecnico straordinario, di cui all' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58.
In caso di contrasto non altrimenti ovviabile, può essere imposto al Comune di apportare allo strumento urbanistico gli opportuni adeguamenti al fine di consentire la ricostruzione dell' immobile.
Nei confronti delle varianti adottate trova applicazione il disposto dell' articolo 40 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, e le stesse possono essere redatte anche dagli Uffici tecnici delle Amministrazioni comunali e delle Comunità montane e collinare.
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, primo comma, L. R. 91/1982
Art. 18
Qualora siano presentati progetti privati che comprendano le opere anzidette, sulle medesime viene riconosciuto un contributo in conto capitale pari al costo di progetto ritenuto ammissibile.
Gli interventi di cui ai commi precedenti sono subordinati al favorevole parere della Segreteria Generale Straordinaria.
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 53, primo comma, L. R. 2/1982
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 52, L. R. 55/1986
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 52, quarto comma, L. R. 55/1986
4 Articolo interpretato da art. 53, primo comma, L. R. 55/1986
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, L. R. 26/1988
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41, L. R. 26/1988
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 49, L. R. 50/1990
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 50, comma 1, L. R. 50/1990
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 50, comma 4, L. R. 50/1990
10 Articolo interpretato da art. 14, comma 1, L. R. 48/1991
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 76, comma 4, L. R. 48/1991
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 40/1996
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 40/1996
Art. 19
 
Le attribuzioni già assegnate al Servizio regionale dei beni ambientali e culturali ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, sono trasferite alla Segreteria Generale Straordinaria.