Legge regionale 02 settembre 1980, n. 45 - TESTO VIGENTE dal 03/05/1988

Intervento regionale per la ricostruzione delle aree centrali dei comuni disastrati dai sismi del 1976.
CAPO II
 Regime contributivo
Art. 3
A favore dei soggetti considerati dall' articolo 46, penultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come aggiunto dall' articolo 30 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, i quali ricostruiscano l' immobile distrutto o demolito all' interno delle aree delimitate ai sensi del precedente articolo 2 della presente legge, l' incremento dei parametri fissati dal predetto articolo 46, quarto comma, è consentito, in deroga al suindicato articolo 30, fino al 50%.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 52, primo comma, L. R. 2/1982
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, primo comma, L. R. 55/1986
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 26/1988 nel testo modificato da art. 79, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 4
Per ogni unità abitativa che abbia i requisiti di cui all' articolo 50 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, da ricostruire nell' ambito delle aree delimitate ai sensi del precedente articolo 2, è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 30% di quello previsto dall' articolo 46 della legge regionale medesima, nonché contributi ventennali costanti dell' 8% da corrispondersi annualmente sulla parte residua della spesa ammessa.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 63/1983
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, primo comma, L. R. 55/1986
Art. 5
Ai soggetti in possesso dei requisiti, di cui agli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e che ricostruiscano all' interno delle delimitazioni di cui al precedente articolo 2, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ventennali costanti dell' 8% da corrispondersi annualmente nella parte di spesa ammessa non coperta dal contributo del 65% in conto capitale.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 63/1983
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, primo comma, L. R. 55/1986
Art. 8
Qualora il proprietario non eserciti entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell' invito del Comune il diritto di prelazione suindicato, le unità abitative potranno essere cedute a soggetti aventi titolo alle provvidenze di cui agli articoli 48 e 49 della medesima legge regionale, altresì, verso corresponsione del prezzo suindicato.
Per la graduatoria degli aventi diritto e per le modalità di cessione delle unità abitative trovano applicazione, in quanto compatibili, gli articoli 28 e 29 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63; per l' introito dei corrispettivi di cessione determinati ai sensi dell' articolo 27 della citata legge regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 21, quarto comma, della medesima legge.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione, in quanto compatibili, anche per le unità immobiliari destinate ad uso diverso dall' abitazione.
La Segreteria Generale Straordinaria è autorizzata a stipulare, previa intesa con il Comune interessato, apposite convenzioni con i competenti organi statali, al fine di un efficace coordinamento degli interventi dello Stato e della Regione sugli edifici considerati al presente articolo e della loro utilizzazione e destinazione, ad avvenuta
Note:
1 Sostituito il primo comma con 2 commi da art. 44, primo comma, L. R. 53/1984
2 Sesto comma sostituito da art. 44, primo comma, L. R. 53/1984
3 Sostituito il settimo comma con 2 commi da art. 44, primo comma, L. R. 53/1984
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, primo comma, L. R. 53/1984
5 Parole soppresse al comma 4 da art. 39, comma 1, L. R. 26/1988