Art. 9
I benefici riconosciuti dalla presente legge si applicano anche in favore di coloro che abbiano gią iniziato i lavori di ricostruzione all' interno delle aree centrali con regolare concessione ad edificare, anche in attesa della concessione del contributo spettante ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro modificazioni.