Legge regionale 02 settembre 1980, n. 45 - TESTO VIGENTE dal 03/05/1988

Intervento regionale per la ricostruzione delle aree centrali dei comuni disastrati dai sismi del 1976.
Art. 8
Qualora il proprietario non eserciti entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell' invito del Comune il diritto di prelazione suindicato, le unità abitative potranno essere cedute a soggetti aventi titolo alle provvidenze di cui agli articoli 48 e 49 della medesima legge regionale, altresì, verso corresponsione del prezzo suindicato.
Per la graduatoria degli aventi diritto e per le modalità di cessione delle unità abitative trovano applicazione, in quanto compatibili, gli articoli 28 e 29 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63; per l' introito dei corrispettivi di cessione determinati ai sensi dell' articolo 27 della citata legge regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 21, quarto comma, della medesima legge.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione, in quanto compatibili, anche per le unità immobiliari destinate ad uso diverso dall' abitazione.
La Segreteria Generale Straordinaria è autorizzata a stipulare, previa intesa con il Comune interessato, apposite convenzioni con i competenti organi statali, al fine di un efficace coordinamento degli interventi dello Stato e della Regione sugli edifici considerati al presente articolo e della loro utilizzazione e destinazione, ad avvenuta
Note:
1 Sostituito il primo comma con 2 commi da art. 44, primo comma, L. R. 53/1984
2 Sesto comma sostituito da art. 44, primo comma, L. R. 53/1984
3 Sostituito il settimo comma con 2 commi da art. 44, primo comma, L. R. 53/1984
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, primo comma, L. R. 53/1984
5 Parole soppresse al comma 4 da art. 39, comma 1, L. R. 26/1988