Art. 7
Qualora il piano particolareggiato imponga l' adozione di tipologie ovvero di soluzioni architettoniche o distributive particolari, ovvero imponga l' impiego di materiali o di tecnologie diverse da quelle normalmente previste esternamente alle aree centrali delimitate ai sensi del precedente articolo 2, i maggiori costi eventualmente derivanti da tali imposizioni sono integralmente a carico della Regione.
A tal fine il Comune valuterā in via preventiva, sulla base dei parametri che saranno fissati con decreto del Presidente della Giunta regionale, l' ammontare dei maggiori costi suindicati. Il Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'
articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, notificherā all' interessato l' ammontare accertato.
L' intervento di cui al presente articolo č subordinato al parere favorevole della Segreteria Straordinaria, da richiedersi previa indicazione del costo complessivo delle opere da eseguire nell' ambito delle aree centrali delimitate.