Art. 5
Ai soggetti in possesso dei requisiti, di cui agli articoli 48 e 49 della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e che ricostruiscano all' interno delle delimitazioni di cui al precedente articolo 2, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ventennali costanti dell' 8% da corrispondersi annualmente nella parte di spesa ammessa non coperta dal contributo del 65% in conto capitale.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 63/1983
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, primo comma, L. R. 55/1986