Art. 3
A favore dei soggetti considerati dall' articolo 46, penultimo comma, della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come aggiunto dall'
articolo 30 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, i quali ricostruiscano l' immobile distrutto o demolito all' interno delle aree delimitate ai sensi del precedente articolo 2 della presente legge, l' incremento dei parametri fissati dal predetto articolo 46, quarto comma, č consentito, in deroga al suindicato articolo 30, fino al 50%.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 52, primo comma, L. R. 2/1982
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, primo comma, L. R. 55/1986
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 26/1988 nel testo modificato da art. 79, comma 1, L. R. 50/1990