Art. 24
Per le finalitą previste dal primo comma dell' articolo 18 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980, viene istituito << per memoria >> al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale Straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5529 con la denominazione << Finanziamenti per la realizzazione, da parte dei Comuni o delle Comunitą montane, delle opere necessarie al consolidamento, ripristino e ricostruzione di muri di sostegno e terrazzamenti posti in collina ed in montagna >>.
Gli stanziamenti da iscriversi al precitato capitolo 5529 saranno determinati, ai sensi dell'
articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale.