Art. 18
Vanno comprese fra le infrastrutture da realizzarsi dai Comuni o dalle Comunità montane, e sono a totale carico della Regione, le opere necessarie al consolidamento, ripristino e ricostruzione di muri di sostegno e terrazzamenti posti in collina e in montagna sempreché siano finalizzate alla ricostruzione e/o alla ristrutturazione di edifici negli abitati delimitati ai sensi dell'
articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Qualora siano presentati progetti privati che comprendano le opere anzidette, sulle medesime viene riconosciuto un contributo in conto capitale pari al costo di progetto ritenuto ammissibile.
Gli interventi di cui ai commi precedenti sono subordinati al favorevole parere della Segreteria Generale Straordinaria.
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 53, primo comma, L. R. 2/1982
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 52, L. R. 55/1986
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 52, quarto comma, L. R. 55/1986
4 Articolo interpretato da art. 53, primo comma, L. R. 55/1986
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, L. R. 26/1988
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41, L. R. 26/1988
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 49, L. R. 50/1990
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 50, comma 1, L. R. 50/1990
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 50, comma 4, L. R. 50/1990
10 Articolo interpretato da art. 14, comma 1, L. R. 48/1991
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 76, comma 4, L. R. 48/1991
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 40/1996
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 40/1996