Il programma annuale di cui all'
articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, come sostituito dall' articolo 10 della presente legge, deve assicurare la priorità agli interventi interessanti le aree centrali delimitate e deve - altresì - contenere l' elenco degli interventi per i quali si prevedono maggiori costi per l' adozione delle tipologie particolari di cui all' articolo 7 della presente legge, con la relativa previsione di spesa.