Art. 1
Nel quadro degli indirizzi generali della programmazione economica e della pianificazione territoriale regionale ed in relazione alla necessitą di tutelare i valori storico - ambientali e di favorire la riconcentrazione urbana e la riqualificazione dei centri colpiti dai sismi del 1976, la presente legge detta norme procedurali e determina le modalitą di intervento per la ricostruzione dei centri medesimi compatibile con l' attuale situazione geologico - sismica e con concrete prospettive di soddisfacimento del fabbisogno abitativo conseguente al sisma.