Legge regionale 18 agosto 1980 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme per agevolare la realizzazione degli interventi in materia di agricoltura.

Art. 5

Qualora i terreni destinati a sede di qualsiasi specie di opere di miglioramento fondiario, da eseguirsi con le provvidenze regionali o statali, siano di proprietà di più aventi diritto, possono essere legittimati a richiedere ed ottenere i benefici gli effettivi conduttori delle aziende delle quali i terreni fanno parte.

In tali casi è sufficiente che soltanto gli effettivi conduttori siano iscritti al Registro degli imprenditori agricoli come IATP di cui alla legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6.

(3)

Ai fini dell' istruttoria e della liquidazione di qualsiasi pratica riguardante provvidenze concesse dalla Regione, la dimostrazione della qualità di effettivo conduttore potrà essere fornita dagli interessati attraverso dichiarazioni sostitutive di notorietà, rese ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

(1)

Sono fatti salvi, comunque, i diritti di comproprietà sugli immobili di cui al primo comma.

(2)

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a tutte le pratiche già istruite o liquidate alla data di entrata in vigore della presente legge, comprese quelle definite dall' ex Servizio autonomo dell' economia montana.

Note:

Terzo comma sostituito da art. 6, primo comma, L. R. 39/1981

Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 7, primo comma, L. R. 39/1981

Parole sostituite al secondo comma da art. 14, comma 5, L. R. 6/1996