A modifica e integrazione di quanto previsto dall'
articolo 20, della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, l' approvazione dei piani di riordino e/o di ricomposizione fondiaria, redatti ai sensi delle vigenti leggi, viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale all' agricoltura.