Legge regionale 18 agosto 1980, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme per agevolare la realizzazione degli interventi in materia di agricoltura.
Art. 6
Eventuali proroghe ai termini stabiliti nei provvedimenti, pareri o nulla - osta emessi dagli Uffici in materia di incentivi ed agevolazioni a favore degli operatori agricoli possono essere concessi, anche in via di sanatoria, dal Direttore regionale dell' agricoltura.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 67, comma 1, L. R. 26/1988
2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.