Legge regionale 18 agosto 1980, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme per agevolare la realizzazione degli interventi in materia di agricoltura.
Art. 15
Ad interpretazione autentica ed integrazione del primo comma, dell' articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1978, n. 4, di sostituzione del secondo comma, dell' articolo 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, come inserito in forza dell' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1970, n. 21, sono sovvenzionabili dall' Amministrazione regionale a titolo di << integrazione degli interventi statali >> - in relazione all' attuazione dei programmi provinciali e regionali di risanamento e profilassi del bestiame assistito o meno dal finanziamento statale - anche i compensi ai veterinari operatori comprendenti gli oneri da questi sostenuti per essersi avvalsi, nello svolgimento del programma, di personale coadiutore qualificato. Siffatti oneri saranno riconosciuti su esibizione di formale documentazione al riguardo ed entro il limite massimo di 2/3 rispetto al compenso complessivo corrisposto al veterinario operatore. Le misure dei compensi ai veterinari operatori saranno fissate nei programmi di risanamento e profilassi secondo le specie e le malattie degli animali.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.