Art. 14
Nei casi in cui sia stata rilasciata l' autorizzazione prevista dall'
articolo 8, secondo comma, della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, le spese per la concessione dei relativi contributi potranno far carico sugli stanziamenti della competenza dei due esercizi successivi rispetto a quello in cui è stata rilasciata la citata autorizzazione.
La disposizione, di cui al precedente comma, si applica anche alle spese per le quali è stato già assunto con formale atto il relativo impegno.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).