Art. 1
I pagamenti di tutti i contributi, sovvenzioni e sussidi relativi ad interventi in materia di agricoltura possono essere effettuati, in via ordinaria e generale, mediante apertura di credito e conseguenti ordini di accreditamento, da disporre da parte del Direttore regionale dell' agricoltura - senza alcun limite di spesa - a favore dei Dirigenti preposti ai Servizi centrali e periferici della Direzione o di Consiglieri ai medesimi Servizi assegnati.
La norma di cui al precedente comma si applica anche per la liquidazione delle pratiche gią istruite alla data di entrata in vigore della presente legge.