Legge regionale 18 agosto 1980, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme per agevolare la realizzazione degli interventi in materia di agricoltura.
Art. 4
3. Resta salva l' istruttoria sugli altri requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi delle vigenti norme ai fini dell' ammissibilità alla provvidenza e della concessione della stessa.
4. L' anticipata realizzazione nel periodo tra la domanda ed il decreto di concessione, delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, non comporta alcun obbligo di finanziamento da parte della Regione, né dà diritto a precedenze e priorità, se non per l' ordine cronologico.
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 39/1981
2 Derogata la disciplina del primo comma da art. 4, primo comma, L. R. 39/1981
3 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 5, primo comma, L. R. 39/1981
4 Secondo comma interpretato da art. 10, primo comma, L. R. 39/1981
5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 21, primo comma, L. R. 9/1983
6 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, secondo comma, L. R. 45/1985
7 Derogata la disciplina del primo comma da art. 3, comma 3, L. R. 13/1988
8 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 12/1989
9 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 39/1989
10 Comma 2 interpretato da art. 3, comma 1, L. R. 39/1989
11 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 20/1992
12 Comma 2 interpretato da art. 19, comma 1, L. R. 20/1992
13 Comma 2 interpretato da art. 19, comma 2, L. R. 20/1992
14 Parole sostituite al comma 5 da art. 20, comma 1, L. R. 20/1992
15 Comma 5 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 18/2004
16 Comma 6 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 18/2004