Art. 4
1. In materia di opere di miglioramento fondiario ivi compresi gli interventi a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 1976 i richiedenti i benefici contributivi regionali o statali sono autorizzati ad iniziare i lavori non appena presentata la relativa domanda con contemporanea o successiva perizia redatta da professionista iscritto all' ordine e asseverata innanzi a pubblico ufficiale competente, ovvero con dichiarazione rilasciata dall' Ufficio tecnico comunale competente, attestante il non inizio dei lavori medesimi prima della data della domanda.
2. L' acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzature agricole nonché di altre scorte morte può avvenire su presentazione della sola domanda di intervento, purché detto acquisto non sia anteriore alla presentazione della domanda stessa. Per data di effettuazione degli acquisti si intende la data di emissione della relativa fattura.
3. Resta salva l' istruttoria sugli altri requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi delle vigenti norme ai fini dell' ammissibilità alla provvidenza e della concessione della stessa.
4. L' anticipata realizzazione nel periodo tra la domanda ed il decreto di concessione, delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, non comporta alcun obbligo di finanziamento da parte della Regione, né dà diritto a precedenze e priorità, se non per l' ordine cronologico.
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 39/1981
2 Derogata la disciplina del primo comma da art. 4, primo comma, L. R. 39/1981
3 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 5, primo comma, L. R. 39/1981
4 Secondo comma interpretato da art. 10, primo comma, L. R. 39/1981
5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 21, primo comma, L. R. 9/1983
6 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, secondo comma, L. R. 45/1985
7 Derogata la disciplina del primo comma da art. 3, comma 3, L. R. 13/1988
8 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 12/1989
9 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 39/1989
10 Comma 2 interpretato da art. 3, comma 1, L. R. 39/1989
11 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 20/1992
12 Comma 2 interpretato da art. 19, comma 1, L. R. 20/1992
13 Comma 2 interpretato da art. 19, comma 2, L. R. 20/1992
14 Parole sostituite al comma 5 da art. 20, comma 1, L. R. 20/1992
15 Comma 5 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 18/2004
16 Comma 6 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 18/2004