<< Nei casi di cui al precedente comma, la Giunta regionale potrà autorizzare, ove ricorra la necessità, la realizzazione, oltre che di aule, anche di altre opere di completamento di edifici scolastici ovunque esistenti nelle zone delimitate ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, nonché di opere accessorie attinenti alla funzionalità degli stessi edifici. >>