Art. 3
Gli oneri per gli assegni fissi e per le ritenute erariali derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati, per l' esercizio 1980, di lire 3460 milioni e rispettivamente di lire 1040 milioni.
Alla predetta maggiore spesa di lire 4500 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 - << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980.