Art. 2
Gli importi di cui al precedente art. 1 vanno corrisposti anche sulla tredicesima mensilità e sono soggetti alle sole ritenute erariali. Gli stessi sono corrisposti in quanto compete lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.
Gli importi di cui al precedente art. 1 non spettano al personale di cui all' art. 100 della LR 5 agosto 1975, n. 48 e valgono, invece, ai fini dell' applicazione del quinto e sesto comma dell' art. 18 della LR 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni