Legge regionale 19 luglio 1980, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 03/08/1980

Interpretazione autentica dell' articolo 1 della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73, concernente l' occupazione giovanile.
Articolo unico
 
In via d' interpretazione autentica, l' incremento dell' occupazione giovanile attuato in applicazione dell' articolo 1 della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73 e delle norme contenute nella legge 1 giugno 1978, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, dal succitato articolo 1 richiamate, puņ riguardare all' occorrenza e nel rispetto delle procedure previste dall' articolo 4 della legge 4 agosto 1978, n. 479 anche l' avviamento al lavoro di giovani iscritti nelle liste speciali di Comuni diversi da quelli classificati terremotati.