Art. 9
Gli oneri per gli assegni fissi e le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico agli appropriati capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1980, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilitą, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.